Risposta:
Il subingresso è regolamentato all’art. 28 del Regolamento Regionale 9/2015.
Bisogna presentare domanda all'Autorità di bacino.
La sostituzione del concessionario costituisce modifica sostanziale della concessione e richiede una procedura di evidenza pubblica all'esito della quale è rilasciato un nuovo titolo concessorio.
La sostituzione del concessionario NON costituisce modifica sostanziale della concessione solo nei seguenti casi:
- quando al concessionario succede, in via universale o parziale, a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro soggetto che soddisfi i criteri di selezione qualitativa iniziali, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione. In tal caso alla domanda deve essere allegata la copia dell'atto sulla base del quale viene chiesto il subingresso;
- nel caso di subingresso dell'erede per successione per causa di morte. L'erede, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del concessionario chiede la conferma della concessione all'Autorità di bacino che, con provvedimento motivato, decide se proseguire nel rapporto concessorio alla luce delle verifiche di ordine fiduciario nonché di quelle riguardanti la capacità tecnica e finanziaria dell'erede. Difettando la sussistenza dei suddetti requisiti, l'autorità revoca la concessione.
Il subingresso nella concessione si perfeziona comunque con il rilascio della relativa autorizzazione.
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