Risposta:
Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni:
- i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea;
- i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,5 m;
- le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela;
- i natanti da competizione a remi.
I natanti di cui al numero 1 devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli dei numeri 2, 3, 4, devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.
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