Le concessioni demaniali sono disciplinate dalla Sezione II del Regolamento Regionale 9/2015.
In particolare, l’art. 17 – “Affidamento di concessioni di beni demaniali”, al comma 1 prevede che L'autorità demaniale o portuale, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso del demanio e, in particolare, con le primarie esigenze di regolazione dei bacini lacuali e dei corsi d'acqua ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche, può concedere l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni del demanio.
La durata della concessione, definita dall’art. 18, comma 1, prevede che le concessioni hanno una durata minima di quattro anni e una durata massima sino a quaranta anni. Il comma 1 prevede inoltre che le concessioni con finalità turistico ricreativa nonché quelle destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio hanno durata minima di sei anni.
Il comma 2 prevede poi che Ai fini della determinazione della durata della concessione, l'autorità demaniale o portuale tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi resi all'utenza ovvero ad assicurare a proprio esclusivo carico la realizzazione di infrastrutture, dei relativi tempi di ammortamento, nonché dell'equa remunerazione del capitale investito.
A tal proposito, infatti, il successivo art. 19, comma 2, lettera d) prevede che alla domanda per il rilascio della concessione per le concessioni di durata non inferiore a sedici anni e sino a quaranta anni deve essere allegato un piano di ammortamento asseverato da un professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966
Da rilevare che le concessioni possono avere una durata inferiore a quella minima su motivata richiesta dell'interessato.
La domanda per il rilascio della concessione deve essere trasmessa all’Autorità di bacino utilizzando i modelli predisposti e allegando tutti i documenti richiesti.
La domanda di concessione viene pubblicizzata attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul sito informatico dell’Autorità di bacino per un periodo di quindici giorni.
Le eventuali osservazioni sulla domanda di concessione ovvero le eventuali manifestazioni di interesse sono presentate all'autorità demaniale o portuale entro quindici giorni decorrenti dalla data di fine pubblicazione dell'avviso sul sito dell’Autorità di bacino.
Se non sono pervenute manifestazioni di interesse e se la domanda non ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione o la gestione di un'opera pubblica, l'Autorità di bacino procede all’istruttoria della domanda di concessione, coerentemente a quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento Regionale 9/2015.
Se sono pervenute manifestazioni di interesse ovvero se la domanda ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione o la gestione commerciale di un'opera pubblica, l'autorità demaniale o portuale procede con le modalità di cui all'articolo 23 del Regolamento Regionale 9/2015.
Il rapporto concessioni si perfeziona con l'emanazione dell'atto autoritativo di concessione e con la stipula del relativo disciplinare.